22.03.018 – SISTEMI TELEVISIVI PER L’INGRANDIMENTO DI IMMAGINI

dispositivi elettronici per l’ingrandimento, la correzione o il riconoscimento visivo norma di riferimento: legge n. 138 del 3/4/2001 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici” Art. 3: Definizione di ciechi parziali. 1. Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%. Art. 4: Definizione di ipovedenti gravi. 1. Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%.

INDICAZIONI PRESCRITTIVE E CLINICHE
indicazioni: assistiti con gravi limitazioni della funzione visiva; in particolare, soggetti ciechi parziali e soggetti ipovedenti gravi (rispettivamente art. 3 e art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138). In casi limitati possono essere indicati per assistiti minori con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170/2010 NOTA: prescrivibili in alternativa ai sistemi telescopici (galileiano o kepleriano) codici da 22.03.12.103 a .107